Art. 3.
(Sospensione processuale e mediazione).

      1. L'articolo 28 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica

 

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22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 28. - (Sospensione del processo, mediazione e messa alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova e del tentativo di mediazione disposti a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni, quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; per un periodo non superiore a un anno, negli altri casi. Durante tali periodi è sospeso il corso della prescrizione.
      2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, in collaborazione con i servizi locali, delle attività di mediazione, di trattamento e di osservazione. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per la pronunzia dei provvedimenti indicati nell'articolo 29.
      3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
      4. Alla sospensione non si fa luogo se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
      5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni imposte o di esito negativo del tentativo di mediazione per cause ascrivibili al minorenne».